Privacy e Protezione dei Dati in Svizzera. I diritti della Persona Interessata

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Dati sensibili di una persona: Facciamo chiarezza

Nella nuova Legge Federale sulla Protezione dei Dati (nLPD) della Svizzera, i dati sensibili di una persona includono:

  1. Dati Genetici: Informazioni relative al DNA o ad altre caratteristiche genetiche.
  2. Dati Biometrici: Dati basati su misurazioni fisiche uniche, come impronte digitali, riconoscimento facciale o retinico.
  3. Salute: Informazioni mediche, condizioni di salute o trattamenti.
  4. Orientamento Sessuale: Informazioni sulla preferenza sessuale di un individuo.
  5. Opinioni Politiche o Religiose: Credenze personali o affiliazioni politiche e religiose.

La nLPD mira a proteggere questi dati sensibili e garantire il rispetto della privacy delle persone

Quali sono i diritti della Persona Interessata

Nella nuova Legge Federale sulla Protezione dei Dati (nLPD) della Svizzera, i diritti della persona interessata sono simili a quelli previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Ecco alcuni di questi diritti:

  1. Diritto di Accesso: L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali.
  2. Diritto di Rettifica: L’interessato può richiedere la correzione dei dati inesatti o incompleti.
  3. Diritto di Portabilità: L’interessato può richiedere la trasmissione dei propri dati a terzi.
  4. Diritto di Opposizione: L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati in determinate circostanze.
  5. Diritto di Cancellazione: L’interessato può richiedere la cancellazione o la distruzione dei propri dati.

Questi diritti consentono alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla loro privacy e sui dati personali

Protezione dei Dati Sanitari: Norme e Implicazioni

Spesso nel contesto sanitario, le persone si trovano impossibilitate ad esprimere liberamente il proprio consenso in assenza dell’informativa sulla privacy relativa al trattamento dei dati raccolti.

È fondamentale che l’informativa sia chiara, esplicita e permetta alla persona di concedere o negare il proprio consenso per ciascuna specifica voce.”

Nell’ambito di una terapia o di un controllo, i professionisti sanitari devono ottenere il consenso esplicito del paziente per trattare i dati sanitari, come indicato dall’articolo 6 comma 7 della Legge sulla Protezione dei Dati (LPD).

Allo stesso tempo, hanno l’obbligo di informare il paziente in conformità con l’articolo 19 della LPD, specialmente riguardo alle finalità del trattamento dei dati e alle eventuali comunicazioni previste dei dati a terzi (ad esempio, ad altri medici o a società di fatturazione).”

In ambito sanitario, alle disposizioni della Legge sulla Protezione dei Dati (LPD) si aggiunge il segreto professionale sancito dall’articolo 321 del Codice Penale (CP). Questo segreto professionale riguarda numerose figure del settore sanitario, tra cui medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altri professionisti della salute.

Il segreto professionale implica che, in linea di principio, tali professionisti non possono trasmettere a terzi informazioni relative allo stato di salute dei pazienti senza il consenso esplicito dell’interessato. Questo obbligo di riservatezza si estende a tutti i dati e le notizie di cui il professionista sanitario viene a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

Eccezioni

Tuttavia, esistono alcune eccezioni in cui il segreto professionale può essere derogato, come:

  • Quando è necessario per motivi di pubblica sicurezza (ad es. per prevenire la commissione di reati)
  • Quando è necessario per tutelare la salute di terzi (ad es. segnalazione di malattie infettive)
  • Quando viene richiesto dall’autorità giudiziaria.

In questi casi particolari, il professionista sanitario può comunicare informazioni sul paziente anche senza il suo consenso, pur mantenendo l’obbligo di riservatezza ove possibile.

Il modello dell’informativa sulla privacy

Il modello standardizzato di dichiarazione di consenso sviluppato da organizzazioni come la FMH (Foederatio Medicorum Helveticorum) e la Cassa dei medici persegue due obiettivi principali:

  1. Informare il paziente sul trattamento dei suoi dati personali, come richiesto dall’articolo 19 della Legge sulla Protezione dei Dati (LPD). Questa informativa deve essere sufficientemente dettagliata per permettere al paziente di comprendere chiaramente come i suoi dati sanitari verranno utilizzati.
  2. Ottenere il consenso esplicito del paziente per tale trattamento dei dati. Sebbene né l’informazione né il consenso richiedano obbligatoriamente la forma scritta secondo la legge, la forma scritta è spesso preferita per ragioni di documentazione e prova.

Firmando il modulo di consenso, il paziente attesta di essere stato adeguatamente informato e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali nei limiti descritti nel documento.

È particolarmente importante che il modulo di consenso abbia un sufficiente grado di precisione per quanto riguarda il segreto professionale disciplinato dall’articolo 321 del Codice Penale svizzero (CP). Se il modulo prevede situazioni in cui il professionista sanitario intende condividere i dati del paziente con terzi (ad esempio per la fatturazione), tali situazioni devono essere descritte in modo dettagliato affinché il paziente possa determinare concretamente a cosa sta acconsentendo.

Questa precisione è fondamentale in quanto il segreto professionale impone al professionista sanitario l’obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni riguardanti lo stato di salute del paziente di cui viene a conoscenza. Pertanto, qualsiasi deroga a tale obbligo di riservatezza deve essere chiaramente esplicitata e accettata dal paziente attraverso il suo consenso informato.

Grazie per il prompt dettagliato. Ecco una panoramica delle principali eccezioni al segreto professionali previste dalla legge svizzera:

OBBLIGHI

Obbligo di avviso all’autorità di protezione dei minori:

    • Articolo 314c del Codice Civile svizzero (CC)
    • Il professionista sanitario è obbligato a segnalare all’autorità di protezione dei minori i casi in cui vi sia il sospetto che un minore sia in pericolo e necessiti di protezione. Ciò può avvenire, ad esempio, in situazioni di abuso o trascuratezza da parte dei genitori.
    • Questa deroga al segreto professionale è giustificata dalla necessità di tutelare l’interesse superiore del minore, che prevale sull’obbligo di riservatezza del professionista.

    Obbligo di denuncia di malattie trasmissibili:

    • Articolo 12 della Legge sulle Epidemie (LEp)
    • Il professionista sanitario è tenuto a segnalare all’autorità competente la diagnosi di determinate malattie infettive, come ad esempio il colera, la tubercolosi o l’HIV.
    • Questo obbligo di denuncia è finalizzato a consentire alle autorità sanitarie di adottare tempestivamente le misure necessarie per prevenire la diffusione di malattie trasmissibili e tutelare la salute pubblica, prevalendo sul segreto professionale.

    In entrambi i casi, il professionista sanitario deve limitarsi a comunicare solo le informazioni strettamente necessarie per adempiere al proprio obbligo legale, mantenendo il più possibile la riservatezza su altri aspetti relativi al paziente.

    È importante sottolineare che, al di fuori di queste specifiche eccezioni previste dalla legge, il professionista sanitario rimane vincolato al segreto professionale e non può divulgare informazioni sul paziente senza il suo consenso.

    COSA SUCEDE SE SI NEGA IL CONSENSO

    Il paziente ha il pieno diritto di decidere liberamente se firmare o meno il modulo di consenso presentato dal professionista sanitario. Non è in alcun modo obbligato ad accettare tutte le clausole del modulo se le ritiene inadeguate o eccessivamente intrusive. Il paziente può cancellare o modificare quelle clausole che non ritiene appropriate senza che questo possa essere considerato un rifiuto totale del consenso.

    Tuttavia, è importante sottolineare che, ai fini della legalità dell’assistenza sanitaria, il professionista ha comunque la necessità di ottenere un consenso scritto dal paziente. Pertanto, il rifiuto da parte del paziente di firmare il modulo o la soppressione di alcune clausole ritenute inaccettabili, può portare il professionista a dover negare l’erogazione delle prestazioni. Ciò è dovuto all’incertezza legale che deriverebbe dalla mancanza di un consenso chiaramente definito e documentato.

    È quindi estremamente importante che, se ci sono elementi del modulo che non sono chiari al paziente o che sembrano eccessivi, oppure se il paziente ha ancora domande o dubbi di qualsiasi natura, egli ne discuta direttamente e apertamente con il professionista che gli ha presentato il modulo. In questo dialogo, il paziente potrà comprendere meglio i contenuti e le finalità del modulo di consenso, in modo da poter prendere una decisione informata sul se firmarlo o meno, eventualmente chiedendo modifiche o integrazioni.

    L’obiettivo è fornire al paziente una chiara spiegazione dei suoi diritti e delle possibili conseguenze pratiche del suo rifiuto di firmare il modulo, incoraggiandolo a dialogare con il professionista per risolvere qualsiasi perplessità o dubbio. Ciò consentirà al paziente di esercitare in modo consapevole e informato il suo diritto di autodeterminazione in ambito sanitario.

    Difendiamo il nostro diritto alla privacy

    Editoriale

    La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale di ogni cittadino, sancito dalla normativa sulla privacy (GDPR). Tuttavia, ancora troppo spesso vediamo organizzazioni e professionisti che ignorano o calpestano questo diritto, imponendo condizioni inaccettabili.

    Uno degli aspetti più problematici è la frequente pubblicazione di informative sulla privacy che elencano lunghe liste di voci, senza permettere un consenso granulare. In altre parole, gli utenti sono costretti ad accettare “tutto o niente”, senza possibilità di scegliere selettivamente a quali trattamenti acconsentire. Questo approccio non solo è contrario allo spirito della legge, ma nega all’individuo il diritto di autodeterminarsi.

    Ancor più grave è la pratica di condizionare l’erogazione di prestazioni sanitarie all’accettazione incondizionata dell’informativa. Lo slogan “se non dai il consenso non ti curo” è inaccettabile e deve essere segnalato alle autorità competenti. Nessun professionista può negare l’assistenza per il semplice rifiuto di un consenso globale.

    Un altro aspetto critico riguarda l’invio dell’intera cartella clinica a terzi per scopi di fatturazione. In realtà, è sufficiente trasmettere solo le informazioni strettamente necessarie per il calcolo dei costi, senza divulgare l’intera documentazione sanitaria, spesso contenente dati molto sensibili.

    Infine, talvolta i risultati di esami medici vengano inviati a professionisti sconosciuti, senza il consenso esplicito del paziente. Ognuno di noi ha il diritto di rivolgersi ai professionisti di propria fiducia, senza subire ingerenze.

    La normativa sulla privacy prevede severe sanzioni per le violazioni intenzionali. È quindi nostro dovere vigilare e denunciare ogni abuso, per difendere un diritto così fondamentale come la riservatezza dei nostri dati personali. Solo così potremo costruire una società più rispettosa dei diritti individuali.

    Esercita il tuo diritto di dare il consenso sulla privacy a entità terze quali casse malattie, assicuratori, medici di base e centri medici. Etc.

    Cosa fare

    “Swiss Business Group Solution: Supporto per Aziende e Privati sulla Nuova Legge sulla Protezione dei Dati”.

    Presso la Swiss Business Group Solution, offriamo consulenza e assistenza alle aziende e ai privati che hanno domande o perplessità riguardo alla recente Legge Federale sulla Protezione dei Dati (nLPD).

    Scopri come garantire la conformità e proteggere i dati personali in modo efficace.

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