I moduli informativi in ambito sanitario rivestono un ruolo centrale nella protezione dei dati personali dei pazienti e nella conformità alla LPD.
L’IFPDT (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC in inglese) è l’autorità indipendente svizzera responsabile della protezione dei dati e della trasparenza. Vigila sull’applicazione della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e fornisce linee guida, fatti tecnici e chiarimenti su questioni pratiche relative al trattamento dei dati personali.
Per la protezione dei dati in ambito sanitario — dove si trattano dati particolarmente sensibili come quelli relativi allo stato di salute — l’IFPDT invita i titolari del trattamento (es. studi medici, ospedali, laboratori) a garantire trasparenza, proporzionalità e informazione chiara agli interessati in tutte le fasi di trattamento.
L’IFPDT ha pubblicato un factsheet specifico per spiegare i diritti e gli obblighi in relazione ai moduli che i pazienti ricevono durante le visite o le prestazioni sanitarie. Questo factsheet chiarisce aspetti come:
a) Distinzione tra informativa e consenso
- I moduli devono definire in modo chiaro la raccolta e l’uso dei dati personali: obiettivi, destinatari, base giuridica e periodo di conservazione.
- È importante capire quando il modulo serve solo per fornire informazioni e quando invece si richiede un consenso esplicito per trattamenti ulteriori, soprattutto per i dati sensibili o processi non essenziali.
b) Contenuti chiari e comprensibili
- Le informazioni devono essere formulate in modo comprensibile per i pazienti, non in termini giuridici astratti.
- Il factsheet tiene conto delle domande frequenti e mira a garantire che i moduli soddisfino i requisiti di trasparenza previsti dalla LPD.
c) Proporzionalità nella raccolta dei dati
- I dati raccolti devono essere proporzionati all’obiettivo sanitario, evitando informazioni non strettamente necessarie per la prestazione richiesta.
Aspetti chiave di trasparenza secondo l’IFPDT
In aggiunta alle raccomandazioni sugli specifici moduli sanitari, l’IFPDT ribadisce il principio generale di trasparenza dell’informazione previsto dalla LPD:
- Informativa chiara e accessibile: il titolare del trattamento deve informare le persone interessate circa:
- l’identità del titolare
- le finalità del trattamento
- le categorie di dati raccolti
- i destinatari o categorie di destinatari
- La trasparenza deve essere garantita a prescindere dal mezzo (modulo su carta, digitale, esplicativa verbale, ecc.).
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